È ormai noto come le aziende in crisi facciano ricadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto (ratei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR) i loro problemi di liquidità. Talvolta gli effetti della crisi investono i rapporti in corso anche relativamente alle normali spettanze per il lavoro prestato.

 

Cosa fare
In condizioni normali le mensilità dovrebbero essere corrisposte entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico che le competenze per un rapporto conclusosi, sebbene la legge preveda che debbano essere erogate immediatamente, possano essere calcolate solo nei primi giorni del mese successivo (per conteggiare la rivalutazione Istat del mese), concedendo alle aziende di redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni successivi.

In ogni caso, nel momento in cui l’azienda dovesse avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati a causa di difficoltà più o meno oggettive, vi consigliamo di rivolgervi subito al nostro ufficio,
per stabilire quale sia la strada da intraprendere.

 

La busta paga
Per un controllo della tua busta paga rivolgiti subito al nostro ufficio, dove il personale qualificato è a tua disposizione per tutti i controlli del caso.

 

Le garanzie a tutela dei lavoratori
  La retribuzione gode di particolari garanzie, in considerazione della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore. Infatti, l'articolo 2751 bis del Codice civile prevede il privilegio generale dei crediti del lavoratore subordinato sui beni mobili del datore di lavoro.
Questo consente ai dipendenti, prima degli altri creditori, di rifarsi, al termine di un procedimento esecutivo, sui beni mobili del datore di lavoro inadempiente venduti all'asta. Tale privilegio si applica anche in caso di fallimento. In caso di cessione dell'azienda sono obbligati al pagamento delle retribuzioni maturate sia il precedente che il nuovo datore di lavoro. Il diritto al pagamento della retribuzione, comprendendo tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno o in termini più brevi, cade in prescrizione dopo 5 anni. Questo termine però, in considerazione del fatto che il lavoratore può non avere interesse o essere costretto a non istaurare un giudizio nei confronti del datore di lavoro, inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto.

Per questo ed altro puoi contattarci e saremo ben lieti di darti le risposte a tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.

 

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.f.r.)

Se cessato rapporto di lavoro non ti viene pagato il TFR (ricorda che non è assolutamente vero che va pagato entro sei mesi) o ti fanno proposte di rinvio e/o dilazioni, nonostante i tuoi solleciti, non esitare a contattarci. Con la nuova legge, e quindi a partire dal 1° Giugno 1982, il calcolo del t.f.r. viene effettuato accantonando annualmente un importo ottenuto dividendo, per ogni anno, la somma di tutte le retribuzioni mensili, (comprese di tredicesima, quattordicesima, o premio ferie, ecc.) per 13,5. Al termine del rapporto di lavoro spetta la somma di tutti questi accantonamenti effettuati anno per anno. Il TFR accantonato usufruisce di una rivalutazione annuale, per evitare che venga eroso dall'inflazione attraverso un coefficiente di rivalutazione così composto:

  • 1,5% in misura fissa;

  • 75% dell'aumento dell'indice mensile ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a base per il calcolo dell'accantonamento annuo del TFR comprende tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di lavoro, escludendo solamente i rimborsi spese. Anche nel caso di infortunio, malattia, maternità, deve essere presa in considerazione la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto se non ci fosse stata la sospensione temporanea. Quindi sono incluse tutti gli istituti retributivi, con l’esclusione: indennità di trasferta, rimborso spese viaggi, assegni familiari, elargizioni spontanee occasionali. 

 

L'anticipo del TFR
Con l'entrata in vigore della legge 297/82 il lavoratore ha diritto ad avanzare al datore di lavoro la richiesta di anticipazione del TFR Questa possibilità può essere utilizzata una sola volta nel rapporto di lavoro, tuttavia per usufruirne sono necessari alcuni requisiti:

  • aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;

  • motivare la richiesta per spese sanitarie di carattere straordinario e/o per l'acquisto della prima casa per se e per i figli.

Tali richieste devono essere documentate e, se i requisiti sono soddisfatti, il lavoratore può ottenere al massimo il 70% del TFR complessivamente maturato alla data della richiesta. Il datore di lavoro ha l'obbligo di accogliere, ogni richiesta dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.

PER IL CALCOLO DEL T.F.R. CONSEGNATE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO LE BUSTE PAGA DI TUTTO IL PERIODO DI RIFERIMENTO E IL VOSTRO CONTRATTO DI LAVORO.

IL LAVORATORE HA I SUOI DIRITTI, FACCIAMOLI VALERE!